PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soppressione del registro dei pescatori marittimi e del registro delle imprese di pesca).

      1. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, sono abrogati.

Art. 2.
(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera).

      1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.

Art. 3.
(Tributi speciali).

      1. I tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, non si applicano alle unità da pesca.

 

Pag. 4

Art. 4.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, e alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
      2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
      4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.
      5. Ai fini del presente articolo e della normativa vigente materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che

 

Pag. 5

siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio nazionale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Art. 5.
(Convenzioni).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria o con i CASP, una o più convenzioni per lo svolgimento di una delle seguenti attività:

          a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;

          b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organizzazioni di produttori;

          c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;

          d) agevolazioni al sistema del credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

          e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai princìpi della legislazione vigente in materia.

Art. 6.
(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura).

      1. Gli importi dovuti per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati all'entrata del bilancio dello Stato sono utilizzati per l'attuazione

 

Pag. 6

delle azioni relative all'associazionismo e alla cooperazione previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Art. 7.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

      1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).

      1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se il fatto è commesso con l'impiego di una nave da pesca, la sanzione è ridotta ad un quarto. Nel caso di esibizione all'autorità marittima competente della documentazione mancante entro le ventiquattro ore successive alla contestazione, non è dovuto il pagamento della sanzione».